STUDIO TRIOLO del Rag. Alessandro Triolo

Può una persona risolvere unilateralmente la partecipazione al Condominio? 

Abito ed amministro (non sono un amministratore di professione) un contesto immobiliare costituito da 15 villette per il quale abbiamo anche formalizzato e creato il codice fiscale approvato e verbalizzato da tutti i proprietari.
Adesso una famiglia mi manda a dire che non intendono partecipare più al fondo cassa comune.

Visto che anche lei mi conferma la illegittimità di questa presa di posizione, può cortesemente indicarmi se ci sono articoli a cui posso riferirmi per farli desistere da questa
richiesta assurda ??

Risposta

Avendo i signori sottoscritto la costituzione di un “condominio” ed usando anche loro le cose ed i servizi comuni, non possono sottrarsi alle spese e rescindere unilateralmente l'accordo. Tutto questo in quanto si entra nell'impero delle normative contrattuali che sono previste nel Libro IV delle obbligazioni del c.c. agli art. 1321 – 1325 - 1326 e seguenti. Per rescindere e per accettare un contratto ci devono essere le volontà di tutte le parti che vi entrano in causa, altrimenti il tutto non può avvenire tecnicamente si dice che “il negozio non si può concludere”.

Oltremodo se non si versano le quote per l'esercizio e l'utilizzo delle parti e servizi comuni come si potrebbe fare? Ad esempio per l'illuminazione dei viali, chi farebbe fronte al pagamento delle fatture se non ci fossero i fondi già accantonati?

Possiamo nominare uno di noi amministratore? 

Buongiorno, sono proprietaria di un appartamento in un condominio di 5 unità. La gestione del ns condominio è stata associata a quella del condominio retrostante ed affidata ad uno studio.
In pratica siamo 2 condomini con una unica gestione (tutto questo è successo prima del mio arrivo quindi riferisco ciò che mi è stato spiegato). Le spese non sono suddivise fra tutti i condomini, il ns civico ha determinate spese che gli altri non hanno e viceversa (tutte le spese sono separate anche nel bilancio presentato dall'amministratore).

Alla scadenza dell'anno di gestione vorremmo revocare il mandato all'amministratore e separare la gestione del ns condominio affidando poi il ruolo di amministratore a uno di noi (siamo in buoni rapporti, abbiamo pochissime spese da dividere prvvedendo in prima persona a pulizia delle parti comuni, manutenzione verde, spurgo..)

E' possibile fare questo?
Se si, come dobbiamo agire?
La ringrazio anticipatamente.

Risposta

Si è possibile farlo. Quando ci sarà l'assemblea di nomina dell'amministratore se siete due condomini e se sono due convocazioni, nominerete il nuovo amministratore in quella seduta. Altrimenti dovete chiedere di convocare l'assemblea solo per il vostro condominio in base all'art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile mettendo anche l'ordine del giorno preciso che desiderate.

Che maggioranza occorre per installare il fotovoltaico? 

Sono proprietario di un appartamento sito in un edificio di 6 piani col altri 11 proprietari. Il tetto è di proprietà comune a tutti.
Chiedo se si può installare un impianto fotovoltaico per soddisfare i consumi energetici comuni? E' necessaria un'assemblea? E con quale delibera di millesimi?

Inoltre, in caso di finanziamento dell'impianto da parte di un istituto di credito  è  indispensabile l'assenso dei 1000 millesimi?
Grazie e distinti saluti

Risposta

Essendo un'innovazione ed andando ad incidere sulle parti comuni occorre un'assemblea straordinaria, il quorum deliberativo è quello indicato dall'art. 26 comma 5 della L. 9 gennaio 1991, n. 10 recante norme per l'attuazione del piano energetico nazionale, di cui si riporta il testo che così recita:
"Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento, in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza in deroga agli artt. 1120 e 1136 del codice civile". (2) A norma del comma 2 dell'art. 30 della L. 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale, come aggiunto dall'art. 15 della L. 17 febbraio 1992, n. 179, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio.

La medesima norma dispone, altresì, che se viene approvato dalla regione ed ammesso al finanziamento pubblico il risanamento delle parti comuni dell'edificio, tutti i proprietari sono obbligati a concorrere alle spese necessarie in rapporto ai millesimi di proprietà loro attribuiti; in caso di rifiuto, la deliberazione del riparto della spesa a titolo esecutivo per l'ottenimento delle somme da recuperare”.

Di chi è la responsabilità del cancello sempre aperto? 

E' un periodo che subiamo danneggiamenti vari, cassette postali, citofoni e per ultimo la pompa di chiusura cancello. L'amministratore è a conoscenza ma il cancello di ingresso allo stabile rimane sempre aperto consentendo a  maleintenzionati di entrare tranquillamente violando cos'è l'art:635 del c. p.

Quali sono i provvedimenti da attuare in caso di reiterazione dei fatti e quali e di chi sono le precise responsabilità.

Risposta

La prima cosa da fare, sono le riparazioni e l'affissione di un cartello dove ricordare di chiudere il cancello e che è buona educazione farlo. Se continuano a lasciarlo aperto, meglio proporre in un'assemblea di mettere una telecamera, sperando che la proposta sia accettata all'unanimità per via della legge sulla privacy i196/2003 n quanto se anche uno solo non è d'accordo non si può installare,  con il cartello che nel vostro condominio per la sicurezza è stata posta una telecamera. Altro non si può fare , né può farlo l'amministratore.

Per i reati che subite dovete far denuncia alle autorità competenti.