STUDIO TRIOLO del Rag. Alessandro Triolo

Posso prendere visione dei documenti? Posso non pagare? 

Due anni fa ho acquistato un appartamento sito al piano terra di mq. 110 circa, con annesso un giardino di mq. 97 di proprietà esclusiva con anche un ingresso secondario dal condominio, sempre di mia proprietà. Il caro amministratore, con il quale non ho avuto subito un grande rapporto perchè è un grandissimo imbroglione, dopo tante richieste, mi ha fatto avere copia del regolamento di condominio, senza alcuna copia delle tabelle millesimali. Risulterebbe che i miei millesimi siano pari a 88,21.

Consideri che non ho né garage né cantina.
Veniamo al dunque:
L'assemblea ha deliberato i lavori straordinari per la facciata esterna. Dopo miei diversi interventi siamo riusciti a chiedere dei preventivi "regolari" alle imprese. Insomma quando è stata fatta la ripartizione per pagare l'impresa mi vedo scritto che la mia quota è quasi la più elevata rispetto a colo che hanno appartamenti più grandi dotati anche di cantina e garage. Chiedo spiegazioni e il grande amministratore mi risponde che la quota è ripartita in base ai millesimi. Mi scusi ma il giardino che è di mia esclusa proprietà deve essere considerato per i lavori straordinari della facciata? Io di facciata, essendo al piano terra ne avrà al massimo 50 mq.
Mi rispondono: la maggioranza ha deliberato di fare i lavori e lei deve pagare, oltretutto mettendomi anche in imbarazzo considerata la quota è di € 1809,11 per sei mesi. Insomma i lavori sono iniziati e ho versato solo le prime tre quote perchè quando ho chiesto all' amministratore di farmi avere copia dell'estratto conto del conto condominiale, mi ha detto di si, ma sono passati 4 mesi e nonostante alla fine gli ho fatto scrivere dall'Avvocato, non mi ha fatto avere niente. Nell'ultima assemblea il caro Amministratore ha detto a tutti che io avevo versato solo tre rate e ha istigato gli altri condomini ad agire per le vie legali. Io ho spiegato a tutti che volevo vedere il documento che avevo chiesto all'amministratore perchè era un mio diritto. Lui ha risposto che per legge non potevo frugare nel c/c del condominio. Li sono saltata su tutte le furie. E' un mio diritto e lui lo sa benissimo, vuole nascondere i suoi traffici con i conti di tutti i condomini che ha. Ho fatto mettere a verbale che volevo l'estratto conto e lui ha scritto che me lo avrebbe fornito in breve tempo. Sono passti 40 giorni e non ho ricevuto ancora nulla.
Mi scuso per la mia lungaggine, ma guardi questo stupido mi sta facendo impazzire.

Mi dica lei è vero che devo pagare così tanto perchè mi vengono conteggiati anche i millesimi del giardino che ribadisco è di mia esclusiva proprietà?
Le sembra un comportamento corretto e trasparente quello dell' amministratore? 
Se continuo a non versare cosa mi potrebbe succedere?

Risposta

La informo come già dal sottoscritto più volte detto.

Quello di asserire che una persona, chiunque essa sia, è un imbroglione è un' asserzione forte che potrebbe comportare delle conseguenze serie da codice penale se non provata.

L' ammministratore, prima di lui il venditore dell'unità immobiliare, è tenuto a fornire il regolamento di condominio con le tabelle millesimali, per permettere di conoscere sia le regole del condominio, sia il sapere di quale quota parte si è in dovere di contribuire per le spese di manutenzione e per i servizi di cui si usufruisce ed il condominio eroga.

È suo diritto e dovere dell'amministratore di mostrargli l'estratto conto del c/c del condominio e che non è frugrare tra cose che non la riguardano, l'amministratore si legga quanto disposto dall'autorità garante per la privacy, sempre se quello che utilizza è il c/c del condominio, in quanto lei deve sapere quello che c'è nel conto e quello che c'è da pagare, come è suo dovere pagare a prescindere se l'amministratore gli mostra o meno l'estratto conto condominiale. Per avere visura dell'estratto conto del c/c del condominio vada dal suo avvocato, gli faccia intimare che entro 48 ore gli deve far vedere l'estratto conto dal giorno ...... al giorno ........ , altrimenti glielo farà intimare dalle autorità competenti, vedrà che otterrà risultato.

Le spese che lei deve sostenere sono ripartite secondo la tabella di proprietà in genere la tabella “A”, quindi se in essa è compreso il giardino sarà così.

Se continua a non versare l'amministratore può agire con il decreto ingiuntivo.

Chi deve pagare i costi per l'avvenuta sopraelevazione? 

Nel n/s condominio, un condomino che era proprietario di una certa parte di sottotetti, ha acquistato da altri condomini la rimanente parte dei sottotetti .

Ha poi costruito un nuovo piano per un totale di 6 appartamenti(n. b. trattasi di vero e proprio piano, non recupero sottotetti, in quanto è stata cambiata la tipologia della costruzione cambiando la foggia dei tetti alzando i colmi e, facendo alla fine un terrazzo che prima non esisteva).Assieme a questa nuova costruzione ha ristrutturato altri 4 appartamenti.

1°) Quesito:

in concomitanza della sua richiesta di abitabilità/agibilità dei nuovi appartamenti, e di quelli ristrutturati, il comune ha richiesto il collaudo statico di tutto l'intero complesso. Il condomino costruttore vuole spalmare la spesa del collaudo tra tutti i condomini adducendo come causale il fatto che il comune lo ha richiesto perché tutto il condominio è privo di abitabilità/agibilità. Faccio notare che l'intero immobile è stato costruito nel 1918/20 ( mi sembra che ci sia una normativa per cui per immobili antecedenti il 1934 e mai ristrutturati completamente, non sia richiesta questa benedetta Abitabilità).

Quindi i rimanenti condomini come si devono comportare?

2°) Quesito:

Per questo condominio, nel 2004 , sono stati riaccatastati tutti gli appartamenti, 28 in totale, (perché i precedenti proprietari, avevano fatto modifiche varie, ma senza mai dichiararle, tipo costruzione di bagni interni agli appartamenti, spostamenti di divisori, ecc.) e, in quella occasione siccome si proponeva la costituzione di un condominio, dato che i proprietari erano aumentati ben oltre il minimo di 4, si è proceduto alla stesura ed assegnazione dei millesimi di proprietà.

Ora con la nuova costruzione e, come conseguenza alla sopraelevazione, l'istallazione di due Ascensori, richiesti appunto per la costruzione di un nuovo piano, i millesimi di proprietà sono naturalmente cambiati, e il costo per questa nuova rivalutazione millesimale, il suddetto costruttore-condomino vuole ancora suddividerlo tra tutti perché secondo "lui" lo stravolgimento dei millesimi è stato causato dall'istallazione degli ascensori e non dalla sopraelevazione.

Secondo Lei come ci dovremmo comportare noi rimanenti condomini?

La pregherei se potesse rispondermi per e-mail oppure anche telefonicamente.

Se questo suo intervento comportasse un onere da parte mia, me lo faccia sapere, affinché io possa provvedere.

Risposta

Per quanto concerne il primo quesito, il condomino costruttore non può richiedere di spalmare su tutto il condominio il costo del collaudo statico dell'intero immobile, in quanto è vero che è un suo diritto il sopraelevare ma, è pur vero che sopraelevando egli adduce un maggior peso all'intero immobile ed alle strutture portanti dello stesso, pertanto deve comprovare con una relazione tecnica asseverata, che non è stata intaccata la staticità e deve farlo collaudare.

Inoltre la sopraelevazione ha causato un cambiamento nella volumetria, nella proprietà e nei diritti ad essa legata, quindi vanno cambiate la tabella millesimale di proprietà e dei servizi vari, il tutto a spese di chi è stato “causa” di tale variazione ed il signore che ha sopraelevato deve oltremodo, qualora abbia determinato anche un minor valore delle altre unità immobiliari e dei loro diritti, risarcire parimenti i titolari di tali unità.

L'abitabilità e l'agibilità del corpo di fabbrica non poteva averle in quanto la costruzione è stata fatta in un periodo storico in cui non vi era l'obbligo di tale documentazione, quindi la richiesta di tale documentazione si è creata in quanto è stata modificata la struttura dell'immobile ed ha dato adito ad altre licenze ed alla richiesta delle certificazioni ad esse legate.

Lo stravolgimento dei millesimi è stato causato non dagli ascensori ma dalla modifica del corpo di fabbrica apportato da chi nel diritto di poterlo fare ha sopraelevato e non dagli ascensori che hanno delle tabelle millesimali specifiche inerenti i servizi ed i macchinari per erogare servizi.

Cosa può fare l'amministratore se non c'è delibera? 

1-Un'assemblea senza quorum (della quale a me personalmente non è stata recapitata convocazione) ha deliberato la ristrutturazione del portone  d'ingresso al cortile condominiale che era da tempo fuori uso ed eternamente aperto; congiuntamente è stato approvato un preventivo di spesa di 3000,00 euro per detto lavoro; ignara di tutto, solo successivamente, parlando al telefono con una condomina, son venuta a sapere dei lavori e che il portone era stato portato via per eseguire il restauro; al che ho contattato telefonicamente l'amministratrice che 2 giorni dopo mi ha inviato il verbale.

Per via della necessità effettiva dell'intervento, decido di soprassedere sulla nullità dell'assemblea dovuta alla mia mancata convocazione; durante l'assemblea successiva, sempre chiacchierando con gli altri, vengo a sapere che la spesa è diventata di circa 5000 € perchè il falegname che stava lavorando al portone, una volta smontato e portato in laboratorio, l' ha trovato tutto tarlato, per cui l'amministratrice ha deciso di eliminare quello vecchio e farne uno nuovo, a proprio gusto e senza avvertire nessuno se non una sua amica nostra condomina!

Domande:
-se l'assemblea aveva deliberato il ripristino del vecchio portone, poteva lei, senza consultare ne avvertire i condomini, decidere di cambiarlo (con maggiore spesa) e contattarci solo per chiedere i soldi?
-ha qualche rilevanza il fatto che quello in questione, pur non essendo vincolato, è un palazzo d'epoca in centro storico, e che l'amministratrice ha deciso per me e per tutti di buttar via il portone di legno massiccio che avevano scelto i miei nonni per sostituirlo con uno in truciolato scelto da lei?

2- Domani iniziano i lavori nella mia scala! inutile dire che la procedura di delibera degli stessi è avvenuta similarmente alla prima! scoperta questa decisione, essendo anche quelli lavori estremamente urgenti, ho soprasseduto e cercato semplicemente di collaborare per risolvere il problema.. ma credo che anche qui sia stato combinato un bel pasticcio!
premetto che la scala è in condizioni veramente drammatiche, con infiltrazioni d'acqua che impongono l'uso  dell'ombrello nella scala, caduta libera di calcinacci e tondini scoperti! ok, i lavori vanno fatti...ma chiedendo informazioni, piano piano scopro che l'assemblea ha assegnato i lavori ad una ditta senza prima far fare una perizia dello stato della scala, che a mio parere doveva esser fatta, visto che molti dei problemi attuali sono vecchi problemi tornati a galla, dopo una ristrutturazione fatta 15 anni fa e francamente temo possano esserci anche problemi di staticità; inoltre hanno approvato un preventivo di 23000 €, in cui vengono indicati dei lavori che nulla hanno a che vedere con la messa in sicurezza della struttura (intonacatura, posa della guaina sul tetto e imbiancatura, solo interventi del genere)! inoltre alla richiesta di chi fosse il direttore dei lavori, l'amministratrice ha asserito di essere lei! Peccato che la signorina in questione sia una ragazza di 26 anni, neolaureata in giurisprudenza, la cui sindrome di onnipotenza non potrà mai far diventare un tecnico, geometra, architetto o ingegnere, in grado di seguire i lavori e garantirne sicurezza e adeguatezza! inoltre la Sig. dice di aver presentato la DIA, firmata da lei, ma a noi condomini non è stato presentato alcun documento, ed ha deciso di far cominciare i lavori senza attendere il mese di tempo che ha il comune per esprimersi sulla stessa!
- alla richiesta di quale fosse la quota da pagare, dove fossero i piani di riparto e il contratto firmato, mi è stata data una copia di un contratto senza alcuna firma, mi sono sentita rispondere che lei ha tutto in regola, che ha fatto tutto e non sta scritto da nessuna parte che deve rendere conto a me o avvisarmi prima sull'importo da me dovuto, perchè,  trattandosi di lavori urgenti (come quello del portone) lei può decidere di eseguire i lavori come dice lei e quando dice lei senza chiedere o rendere conto a nessuno, e che al momento giusto avrei saputo, ma nel frattempo, entro 2 giorni, le
dovevo versare un anticipo di 2000 € !
Ora,io, inutile dirlo, non ho pagato! I lavori partiranno domani e in sintesi io non so se c'è e chi è il responsabile dei lavori, se le procedure, almeno amministrative, sono state eseguite e in che modo, se i lavori sono stati autorizzati dal comune, e se i soldi che mi è stato imposto di spendere serviranno a risolvere qualcosa!

Dovendo partire i lavori domani mattina, io mi sono già organizzata per mandare all'amminnistratrice una diffida a cominciare i lavori, con cui contestualmente declino ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone,ma...

Domande: Qquesta mia azione serve effettivamente a tutelarmi? - come faccio ad imporre alla signorina di fare quello che ritengo essere il suo dovere? a darmi la documentazione, comunicare i piani di riparto della spesa, dimostrare quanto dice di aver fatto? - io non ho trovato nulla in proposito, ma possibile che non ci sia una normativa che imponga all'amministratore di procedere dando comunicazione, presentando i preventivi anche degli interventi di urgenza? mi servirebbero proprio dei riferimenti giuridici, perchè il soggetto in questione se ne esce sempre dicendo che "non sta scritto da nessuna parte!
Preciso che nel caso in esame a nulla servirebbe tentare di rimuovere l'amministratrice dall'incarico in quanto la sig. ha presentato le proprie dimissioni nell'assemblea avvenuta ieri (in cui m'ha comunicato l'inizio dei lavori nella mia scala per domani), perchè ha vinto un concorso a roma e quindi ci saluta! e ciò nonostante, anzi forse proprio  per questo, ha accelerato i tempi per fare partire i lavori di cui dovrebbe essere la direttrice due giorni dopo le sue dimissioni e lasciarci con la patata bollente in mano! e, a tal proposito....:

3-  come detto, nell'ordine del giorno di ieri c'erano le dimissioni irrevocabili della sig. e la contestuale elezione del nuovo amministratore... la sig. ha portato come candidato per sostituirla un suo amico-collega, e s'è presentata a tal luogo con le deleghe di due condomini.. io sostenevo non potesse l'amministratore ricevere le deleghe dei condomini, ma lei m'ha zittito dandomi dell'ignorante e dicendo che nel codice non c'è scritto nulla del genere! al che oggi, girando su internet, ho trovato il DDL del Senato n° 1708 che all'articolo 23 inserisce nell'articolo 67 del codice civile il seguente comma:
"L'amministratore non può essere delegato a rappresentare il condomino e nel caso sia anche condomino non può  esercitare il diritto al voto per l'approvazione del consuntivo." indi... avevo ragione io?

Nella medesima assemblea, è stato nominato il nuovo amministratore, ma nonostante fosse la prima voce dell'ordine del giorno, l'amministratrice s'è scordata di mettere a verbale le proprie dimissioni!

- che significa questo? che abbiamo 2 amministratori? ma si può fare, o anche questa assemblea in cui è stato nominato l'amico suo è nulla?

- sempre secondo la sig., essendo stato eletto il nuovo amministratore, lei s'è dimessa...ma non doveva almeno in questa occasione presentare il rendiconto, almeno finanziario, di quanto fatto?

Mi rendo conto d'aver scritto tantissimo, ma spero abbia la pazienza di leggere e che riesca a rispondermi qualcosa, aiutandomi a fare un pò di chiarezza in una situazione che ritengo paradossale e che, forse s'è capito, mi sta facendo esasperare!!

Ringraziandola anticipatamente per le risposte che vorrà darmi, per l'attenzione che ha prestato al mio caso e anche al mio sfogo, resto in fiduciosa attesa, e la saluto calorosamente!!

Risposta

1. L'amministratore non può decidere autonomamente visto che l'articolo 1130 1° comma del c.c. è molto chiaro e così recita:

“ L'amministratore deve: 1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del regolamento di condominio”.

L'amministratore deve intervenire con urgenza solo in casi di imminente pericolo a persone o cose e poi riferirne alla prima assemblea utile, non mi sembra questo il caso. Doveva eseguire il deliberato assembleare e se riteneva che era “secondo lei” più conveniente la sostituzione convocarvi e chiedere a voi.

2. Se lei non paga, l'amministratore non può fare nulla, in quanto per procedere ai decreti ingiuntivi deve esserci la delibera assembleare di approvazione dei piani di riparto.

Ha fatto benissimo a dissociarsi dalle responsabilità spero con raccomandata RR.

La responsabile in base alla Legge 81 dell'aprile 2008 di tutto, sia dei lavori che della loro esecuzione, è l'amministratore. Non è obbligo mettere il direttore dei lavori.

Presentata la DIA non è obbligo aspettare l'autorizzazione del comune, visto anche lo stato di necessità e d'urgenza che riveste l'intervento.

Per quanto concerne la richiesta della documentazione da parte Sua l'amministratore è obbligato a consegnarla, in quanto di proprietà del condominio e non dell'amministratore, pertanto le faccia una raccomandata R.R. dove gl'intima entro e non oltre il tempo massimo di ,,,. giorni dal ricevimento della stessa a consegnarle la documentazione altrimenti si rivolgerà alle autorità competenti. Se la consegna non avviene si rivolga alle autorità competenti.

3. Comunque cerchi con il nuovo amministratore un rapporto di collaborazione e di maggior comunicazione e gli chieda di comportarsi gentilmente secondo ciò che prescrive il codice, ossia “come il buon padre di famiglia”.

Il DDL 1708 è solamente un disegno di Legge presso il Senato della Repubblica e non ancora legge, quindi ha ragione la Sua amministratrice. Non vedo giusto privare il titolare dell'unità immobiliare di farsi rappresentare da persona di Sua fiducia sia esso anche l'amministratore, sarebbe una limitazione dei suoi diritti di proprietà e rappresentatività.

Per essere effettivo il nuovo amministratore, devono esserci ratificate le dimissioni del vecchio amministratore. Se l'assemblea è nulla o annullabile lo decide il magistrato. Sicuramente quest'assemblea non è valida.

L'amministratore uscente consegna il tutto all'entrante con l'elenco di quello che ha fatto fino al momento del passaggio delle consegne, solo che la signora può solo procedere con l'ordinaria amministrazione ed i lavori deliberati sono straordinaria amministrazione.

Una cosa è certa che io avrei messo il direttore dei lavori vista la normativa sulla sicurezza, se viene un'ispezione o dell'ASL o dell'ispettorato del lavoro se opera come sono soliti fare giustamente la vedo un po' critica la situazione.

Ripartizione spese rifacimento terrazzo a livello 

Buonasera, vorrei chiedere a chi spetta la spesa per il rifacimento della copertura (tettoia) di un terrazzo a livello di uso esclusivo.
Mi spiego meglio.
Il condominio è di 3 piani; ogni piano ha 2 condomini. Un condomino del terzo piano ha una terrazza a livello che copre gli appartamenti sottostanti. A seguito di grandinata, la sua tettoia si è danneggiata ed è necessario ripararla. Il rifacimento della tettoia è a solo carico del proprietario e degli alloggi sottostanti o anche per tutti gli altri inquilini?

Ringrazio anticipatamente.

Risposta

Per queste ripartizioni si procede in senso verticale. Mi spiego meglio, della copertura del terrazzo a livello ne usufruiscono solo le unità immobiliari sottostanti quindi va ripartito tra l'utilizzatore in esclusiva per 1/3 ed i restanti 2/3 colo che usufruiscono della copertura come previsto dall'art. 1126 del c.c. che così recita:

“Art. 1126 (Lastrici solari di uso esclusivo)
Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.”