STUDIO TRIOLO del Rag. Alessandro Triolo

Chi deve pagare? 

La palazzina è così composta:
Piano interrato garage/cantina uso esclusivo del negozio; piano terra negozio; primo e secondo piano appartamenti; terzo piano mansarda con terrazzini rientranti; dai terrazzini filtra acqua al piano di sotto; da perizia bisogna togliere le piastrelle, isolare nuovamente il fondo e poi rimettere le piastrelle nuove.

Oltre al logico disagio che si verrebbe a creare nella mia mansarda, mi è stato riferito che queste spese di ristrutturazione sarebbero tutte a mio carico.
Cosa può dirmi in proposito?

La ringrazio anticipatamente per la risposta.

Risposta

Se i terrazzini fanno anche da lastrico solare si procede secondo la verticale in quanto copertura dello stabile e la ripartizione è la seguente:
1/3 proprietario del terrazzo e 2/3 condomini secondo verticale ossia che usufruiscono della copertura ricompreso il titolare del terrazzino secondo i millesimi di proprietà.
Se sono aggettanti tutto a carico del proprietario del terrazzino, in quanto di solo godimento del titolare dell'utilità immobiliare e prolungamento dell'unità  come da sentenza della suprema corte che così recita:
“Diritto di agganciare le tende alla soletta del balcone "aggettante"
Cass. civile, Sez. II, 17 luglio 2007, n. 15913
La corte, con sentenza del 17 luglio 2007, n. 15913, ha precisato che l'art. 1125 c.c. non può trovare applicazione nel caso dei balconi "aggettanti", i quali sporgendo dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono; e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno, né di necessaria copertura dell'edificio (come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell’edificio), non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani; ma rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono. Ne consegue che il proprietario dell’appartamento sito al piano inferiore, non può agganciare le tende alla soletta del balcone "aggettante" sovrastante, se non con il consenso del proprietario dell'appartamento sovrastante”.

Distinti saluti

Si può chiudere il balcone? 

Abito in un condominio ed insieme ad altri condomini vorremmo chiudere un balcone con struttura in alluminio e vetri. Si può procedere o bisogna chiedere l'autorizzazione in assemblea? Se bisogna passare x l'assemblea basta la maggioranza dei presenti o l'unanimità?

Grazie

Risposta

Se i balconi sono posti sulla facciata del corpo di fabbrica ci vuole il consenso del condominio all'unanimità, altrimenti non ci vuole l'autorizzazione dell'assemblea e comunque in ogni caso ci vuole sempre l'autorizzazione, quindi la licenza, del comune in quanto aumento della volumetria dell'unità immobiliare; inoltre se si hanno tutte le autorizzazioni devono essere ricalcolate in tutti i casi le tabelle millesimali a spese dei titolari delle unità che chiudono i balconi e portare i calcoli di un tecnico abilitato inerenti la staticità del corpo di fabbrica.

Distinti saluti

Spese per cambio materassi ed altro a chi competono? 

Gentile amministratore, mi rivolgo a lei in quanto esperto in materia...sono uno studente universitario e come tale usufruisco di un immobile arredato, ora il problema nasce in merito ad un diverbio avuto con l'amministratore condominiale...il motivo è che questi si ostinano ad non ricambiare i materassi delle rispettive stanze... ora le chiedo da ignorante in materia se la sostituzione dei materassi è a carico nostro (studenti) o da parte loro...

Grazie. 

Risposta

Non comprendo cosa c'entri l'amministratore condominiale in tutto ciò, comunque se l'affitto comprende mobili e quant'altro ed i materassi sono logori e distrutti, sono a carico dei proprietari dell'unità immobiliare.

Distinti saluti

Giorni per impugnare un'assemblea e maggioranze?

La presente per porre la sua attenzione su di una questione particolarmente importante.
Sono l'amministratore di un condominio di 20 unità + 20 garage; abbiamo un impianto gpl (bombolone interrato nel nostro parco) centralizzato e n. 20 contatori, con altrettanti contratti stipulati dai condomini, per la fornitura del gpl negli appartamenti. Si e' deciso di dismettere con il servizio gpl e preventivare un impianto a metano.

Bisogna inoltre effettuare anche dei lavori interni al parco per porre gli attuali contatori all'esterno del parco per l'approvazione da parte della società di metano dell'intero impianto.
Dopo aver ricevuto più preventivi dei lavori da effettuare, ho indetto una riunione ordinaria.
A tale riunione hanno partecipato in seconda convocazione 7 proprietari e altrettanti 7 persone con regolare delega ( 14 unità rappresentate e + del 50% + 1 dei millessimi presenti). In tale riunione abbiamo approvato all'unanimità un preventivo e la quota da partizionare tra i condomini e il relativo termine di pagamento, imposto per il 5 settembre.
A 3 giorni dalla fine del termine, un proprietario non presente alla riunione mi ha parlato di invalidità dell'approvazione del preventivo in quanto non votato dalla maggioranza e che se li volesse potrebbe impugnare entro 30gg il verbale condominiale per chiederne l'annullamento.
Mi potreste delucidare in merito e se veramente sono 30 i giorni utili per opporsi ad un'assemblea avvenuta?
Leggevo infatti che per questo tipo di impianto occorre la maggioranza dei millesimi (a mio avviso presente alla riunione).

Grazie anticipatamente.

Risposta

Le maggioranze assembleari sono stabilite dall'art. 1136 del c.c. e dalle leggi speciali inerenti gli argomenti che di volta in volta hanno fatto modo che il legislatore abbia ritenuto opportuno variarle per interesse nazionale, come per il riscaldamento per ciò che è inerente il risparmio energetico e l'inquinamento. La norma inerente il riscaldamento è il D.P.R. 412/93 che cambia le maggioranze assembleari da straordinarie a semplici, ossia le porta a rispettare il secondo comma dell'art. 1136 c.c. per le variazioni inerenti il vostro impianto di riscaldamento se è dimostrato che esse portano ad un risparmio ed a un minor inquinamento si applicano le maggioranze stabilite nel D.P.R. 412/93. Comunque non sapendo io ciò dovrà lei analizzare le norme su citate in merito all'argomentazione e vedere in quali maggioranze rientra la vostra delibera assembleare.
Per quanto concerne i tempi per l'impugnativa, sono 30 giorni dal momento che si viene a conoscenza della delibera, che sarebbe dalla sera dell'assemblea per coloro che vi hanno partecipato direttamente o per delega e dal momento del ricevimento del verbale per coloro che non vi hanno partecipato. Tale impugnativa si deve fare rivolgendosi al giudice.

Distinti saluti