STUDIO TRIOLO del Rag. Alessandro Triolo

Diritto di utilizzo cosa comune 

Sono conduttore di una unità abitativa facente parte di un palazzo ma con ingresso indipendente e situata sul retro, al piano terra.
Per poter avere il collegamento alla linea telefonica fissa, ora mancante, Telecom dovrebbe far correre i cavi lungo il cornicione situato sopra al primo piano e poi scendere con questi in facciata e entrare dal portone, per poi ricollegarsi all'armadietto.

Solo a titolo di cortesia ho ritenuto di contattare l'amministratore per informarlo dell'intervento necessario, ma la conseguenza è stata quella di sospendere l'intervento per portare il tema in assemblea condominiale.
Ora, posto che mi risulta che quello telefonico sia un servizio essenziale che non mi può essere negato, può il condominio in qualche modo opporsi a questo intervento?

RingraziandoLa anticipatamente

Risposta

Tutto si può, ma se dovessero opporsi il titolare dell'unità immobiliare, dovrà impugnare l'assemblea e fare appello al diritto che ha di avere come tutti una linea telefonica e poi facendo appello all'art. 1102 del codice civile al miglior godimento ed al pari utilizzo  delle parti comuni.

Dove e come si devono trascrivere i verbali d'assemblea 

Vorrei sapere se il verbale dell'assemblea è obbligatorio scriverlo a penna. Se così non fosse si può digitarlo sul computer ed a fine assemblea dopo la lettura stampato firmato e allegato al libro verbali delle assemblee.
Nella speranza di essere stato chiaro e in attesa di una sua cortese risposta voglia gradire i miei cordiali saluti

Risposta

Le rispondo subito riportandoLe di seguito i tre articoli del codice civile che sono “1129 – 1136 – 1138” e che così recitano:

“Art. 1129 (Nomina e revoca dell'Amministratore)
Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina é fatta dall'autorità  giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini. L'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea. Può altresì essere revocato dall'autorità  giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità. La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito registro.

Art. 1136 (Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni)
L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio.Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione é valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità  devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio. L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.
Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore.

Art. 1138 (Regolamento di Condominio)
Quando in un edificio il numero dei condomini é superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione. Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente. Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'art. 1136 e trascritto nel registro indicato dall'ultimo comma dell'art. 1129. Esso può essere impugnato a norma dell'art. 1107. Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.”

Devo pagare i lavori del tetto?

Buongiorno, Ringrazio per la sua precedente risposta e la prego di esaminare anche la seguente:
Posseggo il piano terreno di una bifamiliare, il proprietario del piano soprastante ha l'uso esclusivo del sottotetto adibito da questi  a ripostiglio. bisogna rifare la copertura del tetto rimuovendo i pannelli di eternit, in questo caso coma va ripartita tale  spesa?
Il tetto è paragonabile in questo caso ad un lastrico solare ad uso esclusivo, per cui valga l'art 1126 cc?

La ringrazio anticipatamente, e le porgo i più cordiali saluti.

Risposta

Il tetto è tetto e non lastrico solare esso funge da copertura per tutti e non è un qualcosa di calpestabile che si gode in modo esclusivo, quindi va ripartito in parti uguali se non vi è una tabella millesimale, non si può far appello all'art. 1126.

Distinti saluti 

Posso avvalermi dell'art. 1121 del c.c. 

Sono proprietaria di un appartamento posto al 1° piano di una palazzina composta da due unità abitative in 2 piani.
Nei prossimi mesi verranno eseguiti lavori di ristrutturazione/rifacimento tetto.
Lo stato attuale del tetto è senza la coibentazione e impermeabilizzazione.

Dovendolo ristrutturare sono obbligata anche a coibentarlo?
Il mio appartamento essendo al 1° piano non usufruirebbe i benefici della coibentazione.
Posso avvalermi dell'art. 1121 (Innovazioni gravose e voluttuarie) astenendomi alla partecipazione della spesa relativa alla coibentazione?
Attendo Vs gentile riscontro

Un cordiale saluto

Risposta

Ci si può avvalere dell'art. 1121 quando il corpo di fabbrica non necessita delle opere che la maggioranza vuole fare in quanto opere superflue. Ora per il suo caso bisogna vedere se la coibentazione è necessaria o meno, ad esempio se serve per isolare dall'umidità l'immobile, è opera necessaria; se è solo per l'isolamento termico visto che ne usufruirebbe solo il signore che vi abita sotto e non era preesistente, sarà a totale carico del titolare dell'unità che ne trae beneficio.

Distinti saluti