STUDIO TRIOLO del Rag. Alessandro Triolo

Posso installare il fotovoltaico sul tetto condominiale? 

Lei mi diceva che riteneva impossibile a priori il fatto di poter installare un impianto fotovoltaico avvalendosi del dettato del art. 1102 cc in quanto sul tetto comune non vi sarebbe spazio sufficiente per tutti i condomini, data la necessità di molti mq di pannelli. Tuttavia volevo sapere se la metratura del tetto è ampia (nel mio caso circa 300mq)...

e il numero dei condomini basso (12) mi pare che con un giusto calcolo delle falde "utili" (togliendo quindi le porzioni orientate a nord) si possa calcolare poi sulla base dei millesimi quanti mq spetterebbero a ciascun condomino per un eventuale impianto e senza ledere i diritti altrui sulla cosa comune. Non è forse in questo modo che si può procedere e dimostrare il proprio diritto ? Volevo anche sapere se l'Assemblea può opporsi e deliberare negativamente pur in presenza di uno specifico diritto a norma di legge secondo il Codice.

Grazie e saluti

Risposta

Si così si può, facendo il calcolo proporzionale in base ai millesimi di proprietà di quanti metri spetterebbero a lei di utilizzo del lato interessato all'installazione dei pannelli, in modo da permettere proporzionalmente il pari utilizzo. Penso che comunque sia talmente esigua la metratura che economicamente non sia conveniente.
L'assemblea può sempre opporsi e votare negativamente, ma la delibera è nulla/annullabile e quindi la può impugnare in sede giudiziale.

Distinti saluti

E' mai possibile che si debbano sopportare tutte queste ineducazioni 

Desidererei ricevere un Suo parere su quanto accaduto nel mio condominio da circa un mese.

Nel corpo negozi facente parte del condominio due locali hanno cambiato destinazione da parrucchiere/negozio di calzature a esercizio di ristorazione, senza che l'amministratore abbia indetto un'assemblea di condominio per approvare tale nuovo uso di destinazione, nonostante il regolamento contrattuale reciti: "E' vietato destinare gli appartamenti, i negozi e locali in genere ad uso di qualsivoglia industria o esercizio rumoroso, emananti esalazioni sgradevoli o nocive e in genere di farne uso contrario alla igiene e alla tranquillità dello intero stabile".

Inoltre, i ristoratori hanno posto 3 condizionatori di grandi dimensioni ed un refrigerante (la cui vera natura però non è ancora nota) su di un ballatoio condominiale che confina con il mio giardino (e comunque è ben visibile anche dagli altri appartamenti), senza chiedere alcun permesso al condominio, e l'amministratore anche in questo è rimasto zitto, nonostante il regolamento di condominio reciti: "E' vietato occupare anche temporaneamente con oggetti mobili, e di qualsiasi specie le scale, i ripiani, gli anditi, i passaggi sia pedonali sia carrabili e in genere i locali, spazi ed aree di proprietà ad uso comune. La occupazione delle cose comuni è ammessa soltanto quando debbano eseguirsi lavori agli appartamenti e ai locali dei singoli condomini perché limitata allo spazio e al tempo strettamente indispensabile e tale da non impedire l'uso delle cose stesse per parte degli altri condomini."

Il 23 luglio scorso ho inviato una lettera raccomandata all'amministratore di condominio, senza alcun riscontro, in cui segnalavo che l'inquinamento acustico e le esalazioni provenienti da tale attività erano intollerabili, e chiedevo ragguagli circa l'approvazione che i condomini avrebbero dovuto dare.

Poiché sia l'amministratore sia gli altri condomini rimangono zitti (ho mandato ai condomini copia della lettera raccomandata spedita all'amministratore), Le chiedo se a questo punto l'unica azione che posso e devo intraprendere per tutelare i miei diritti sia quella contro il condominio in persona dell'amministratore. Che cos'altro potrei fare per far rispettare il regolamento di condominio e salvaguardare la mia salute nonché il valore economico della mia proprietà abitativa? (Per quanto riguarda l'inquinamento acustico e da esalazioni, ho già presentato un esposto alla Polizia Municipale e informato le autorità competenti).

Le sarei grata se potrà rispondere a questa mia. La ringrazio intanto per la Sua attenzione, e Le invio i miei più cordiali saluti

Risposta

Il ristorante non è detto che sia un esercizio commerciale rumoroso, che sia contrario all'igiene o che sia nocivo alla tranquillità condominiale. Per quanto concerne i rumori e le esalazioni, se sono realmente maleodoranti si dovrà rivolgere alle autorità competenti che sono la ASL di competenza, la polizia municipale, NAS ed autorità giudiziaria. Inoltre per le esalazioni ed i rumori le riporto due sentenze della Suprema Corte:

“Esalazioni maleodoranti - Integrabilità del reato di cui all'art. 674 c.p
Cass. pen., sez. III, 31 gennaio 2006, n. 3678
Anche le emissioni di esalazioni maleodoranti possono integrare il reato di cui all'art. 674 c.p., getto pericoloso di cose, a condizione che presentino un carattere non del tutto momentaneo e siano "intollerabili o almeno idonee a cagionare un fastidio fisico apprezzabile (es. nausea, disgusto) ed abbiano un impatto negativo, non necessariamente fisico ma anche anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione (es. necessità di tenere le finestre chiuse, difficoltà di ricevere ospiti, ecc.).”

“Potenziale disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, irrogazione della sanzione
Cass. pen., sez. I, 27 maggio 2003, n. 23362
Ai fini dell'integrazione dell'ipotesi contravvenzionale stabilita dall'art. 659 I comma c.p., ritiene la Cassazione (Cass. Pen. 27.05.2003 n. 23362) che l' attività di rumori o clamori vietata abbia, ben prima che un effetto, una potenzialità dannosa diffusa e cioè la capacità di ledere il bene protetto costituito dalla tutela delle occupazioni e del riposo di un numero indeterminato di persone, restando quindi esclusa la sua configurabilità le volte in cui, per l' intensità dell'immissione, per la conformazione dei luoghi o per l' inesistenza della pluralità di soggetti potenzialmente esposti alla fonte nociva, venga ad essere necessariamente interessato dalla immissione un solo soggetto”.

Per quanto concerne i condizionatori e refrigeratori, deve riscrivere all'amministratore chiedendogli di far rispettare il regolamento di condominio facendo appello all'art. 1130 del c.c. 1° comma che così recita:

“L'amministratore deve seguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del regolamento di condominio.”

facendogli presente che se non provvederà a far rispettare il regolamento di condominio come entro x giorni dal ricevimento della sua AR si rivolgerà alle autorità competenti.

Se non avrà soddisfazione dovrà rivolgersi alle autorità competenti.

Distinti saluti

Devo pagare la pulizia delle scale? 

Gentili Signori
con la presente per chiedere la seguente informazione: Sono proprietaria di un bilocale posto al 2° ed ultimo piano di una palazzina composta da nr 4 appartamenti.
Non abito in questo appartamento, che al momento è vuoto, non vi abita nessuno. Mi chiedono tutti i mesi di versare la quota pulizia scale. Sono obbligata a pagare le pulizie delle scale visto che l'appartamento è sempre vuoto ed io non vi accedo mai?

Attendo Vs gentile riscontro, cordiali saluti

Risposta

Lei è tenuta a pagare, in quanto trattasi di ordinaria amministrazione per il mantenimento del buono stato d'ordine, igiene dei beni comuni e del decoro dignitoso condominiale in base alla tabella delle scale.

Distinti saluti

Cosa posso fare per far tenere un comportamento civile? 

Le scrivo per chiederLe un consiglio: Abito in un condominio dove per abitudine (anche se vietato dal regolamento condominiale) parcheggiano le auto  all'interno del passaggio box. Il piu' delle volte mi trova nella difficoltà di poter uscire o entrare. Posso far intervenire i Vigili Urbani per multare il proprietario o far rimuovere l'auto? Posso far mettere dei paletti per evitare il parcheggio?
Grazie.

In attesa di una Sua risposta, La saluto. 

Risposta

I vigili urbani non possono intervenire all'interno delle proprietà private, pertanto deve rivolgersi all'amministratore che deve far rispettare il Regolamento del Condominio come da art. 1130 comma 1 c.c. e le norme per la sicurezza di tutto il Condominio come da legge 81/2008, con tutte le maniere possibili e nel caso rivolgendosi anche alle autorità competenti.
Se l'amministratore non vi riesce, prima di rivolgersi alle autorità competenti, sempre se non crea problemi alla sicurezza dei condomini, può dietro sua richiesta scritta proporre all'assemblea dei condomini come punto all'ordine del giorno anche di posizionare i paletti per impedire il cattivo uso delle vie d'accesso, di fuga e di manovra comprese negli spazi comuni sperando di raggiungere il quorum per deliberarlo.

Distinti saluti