STUDIO TRIOLO del Rag. Alessandro Triolo

Chi deve pagare le spese per le infiltrazioni? 

Buongiorno, vorrei sottoporLe il seguente quesito:
A seguito di infiltrazioni dal lastrico solare comune, i condomini sottostanti lo stesso chiedono la tinteggiatura dei loro soffitti a titolo risarcitorio. La ripartizione della spesa riguarda tutti i condomini (compresi i danneggiati) o solo la restante parte ?
Ringrazio anticipatamente

Cordiali Saluti

Risposta

I condomini sottostanti se sono stati danneggiati dalle infiltrazioni del lastrico solare hanno diritto al risarcimento.
Le spese di riparazione o rifacimento lastrico solare e le spese di ritinteggiatura dei soffitti dei condomini danneggiati, sono da ripartire tra tutti i condomini in base alla tabella di proprietà che in genere è la tabella A.

Distinti saluti 

Ripartizione spese facciata 

Salve..
ho una situazione di 4 palazzine comprese in unico comprensorio con sotto un piano di garage, cantinole e vie di scorrimento, che percorre sotto tutto il comprensorio)
L'assemblea ha deliberato (a maggioranza con deleghe in 2° convocazione: il regolamento prevede in 1° per lavori di notevole entità) i lavori di manutenzione delle facciate prevedendo un costo diversificato (anche se uguale) per ciascuna palazzina

Premesso che
- sono proprietario di un (1) appartamento, (2) posto auto e (3) box
- che il regolamento condominiale prevede per ciascuno dei 3 elementi una serie di tabelle millesimali a seconda che si tratti di:
-- (A) tutte le spese di amministrazione, assicurazione incendi, responsabilità civile, di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e impianti comuni
-- (B) pulizia di ciascun vano scala e relativo androne, compreso ascensore e consumo elettrico (singolo contatore) singolo vana scala
-- (C) sono ad esclusivo carico dei proprietari dei box auto e dei posti auto coperti a piano interrato, tutte le spese di illuminazione e pulizia della corsia di scorrimento, il costo di energia della serranda di accesso generale e per il funzionamento delle trivellazione i acque meteoriche di raccolta della rampa scoperta di accesso allo scantinato
-- (D) spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutta la superficie a piano terra ivi comprese le aree destinate a parcheggio e a manovra, le aree a verde, i camminamenti e il campo da gioco
- in particolare dovrebbe essere praticabile tabella "A" la somma dei millesimali di (1)+(2)+(3)
----------------> DOMANDA <----------------
vi domandavo se era corretto che la ripartizione delle spese afferente la mia palazzina *comprendesse anche l'incidenza del box* (3) visto che si tratta di lavori di manutenzione delle sole facciate.
Nel mio caso si tratta del box più grande e nella tabella accennata in precedenza costituisce oltre 1/3 dell'appartamento
La cosa strana è se si dovessero eseguire lavori sotto, pagherebbero solo quelli che hanno box e cantinole.. ma allora sono 2 pesi e 2 misure a seconda della circostanza?
L'amministratore da me interpellato mi ha riferito che c'è un'ampia giurisprudenza che supporta questa motivazione perché le facciate riguardano un fattore estetico da considerare nel complesso..
Volevo avere da voi la dimostrazione del contrario magari con qualche riferimento al c.c. o sentenza che lo affermasse
Approfittavo per chiedervi come si applicavano i millesimi:
ad esempio la somma dei 3 elementi (1)+(2)+(3) forma un totale in millesimi di 21,87. Se il costo per la manutenzione della palazzina è di 90.000 euro, quale dovrà essere la mia parte ?
90.000 x 21,87 /1000 = 2.508 ? Mi avevano parlato di 9.300 euro

Nella speranza di avere dei riscontri, vi ringrazio comunque per l'attenzione

Risposta

Prima di tutto bisogna vedere cosa prevede il regolamento di condominio in proposito, che come dico sempre a tutti coloro che mi pongono domande è sovrano, se il regolamento di condominio non prevede nulla le posso dire con certezza che la tabella da usarsi per il rifacimento delle facciate è la tabella A in quanto trattasi di proprietà comuni e del decoro architettonico delle palazzine.
Per il calcolo della sua quota parte deve prendere il totale del costo delle opere e dividerlo per mille, e poi moltiplicarlo per la somma di tutti i millesimi di proprietà a lei attribuiti.

Distinti saluti

Sono conduttrice di un immobile posso ospitare? 

Salve,
sono una giovane studentessa universitaria che come tanti ragazzi vive in affitto per terminare gli studi. Ho la fortuna di condividere una casa spaziosa con un'altra coinquilina. Più volte mi è capitato di ospitare amiche e qualche cugina che sono venute a trovarmi ma ho ricevuto dei rimproveri da parte del mio proprietario che non mi consente di ospitare altre persone, volevo sapere se la sua pretesa è lecita o se, dal momento che pago l'affitto, posso decidere io come usare gli spazi della
casa.

Grazie mille!!

Risposta

La pretesa della persona è lecita se è riportata sul contratto, che deve essere regolarmente registrato presso l'ufficio del registro immobiliare, altrimenti non può intervenire in merito ed oltremodo come fa a sapere che lei ospita saltuariamente le persone? Entra nella sua vita privata?
Lei se non è riportato nulla sul contratto può usare gli spazi come meglio crede, basta che quando riconsegnerà l'immobile a scadenza contrattuale lo riconsegni nello stato in cui ne è entrata in possesso.

Distinti saluti

Agibilità e abitabilità, chi deve pagare il collaudo? 

Nel n/s condominio, un condomino che era proprietario di una certa parte di sottotetti,ha acquistato da altri condomini la rimanente parte dei sottotetti .
Ha poi costruito un nuovo piano per un totale di 6 appartamenti(n. b. trattasi di vero e proprio piano, non recupero sottotetti, in quanto è stata cambiata la tipologia della costruzione cambiando la foggia dei tetti alzando i colmi e, facendo alla fine un terrazzo che prima non esisteva).Assieme a questa nuova costruzione ha ristrutturato altri 4 appartamenti.

1°) quesito: in concomitanza della sua richiesta di abitabilità/agibilità dei nuovi appartamenti, e di quelli ristrutturati, il comune ha richiesto il collaudo statico di tutto l'intero complesso. Il condomino costruttore vuole spalmare la spesa del collaudo tra tutti i condomini adducendo come causale il fatto che il comune lo ha richiesto perché tutto il condominio è privo di abitabilità/agibilità. Faccio notare che l'intero immobile è stato costruito nel 1918/20 ( mi sembra che ci sia una normativa per cui per immobili antecedenti il 1934 e mai ristrutturati completamente, non sia richiesta questa benedetta Abitabilità).
Quindi i rimanenti condomini come si devono comportare?

2°) quesito:
Per questo condominio, nel 2004 , sono stati riaccatastati tutti gli appartamenti 28 in totale(perché i precedenti proprietari, avevano fatto modifiche varie, ma senza mai dichiararle,tipo costruzione di bagni interni agli appartamenti, spostamenti di divisori, ecc.) e, in quella occasione siccome si proponeva la costituzione di un condominio, dato che i proprietari erano aumentati ben oltre il minimo di 4, si è proceduto alla stesura ed assegnazione dei millesimi di proprietà.
Ora con la nuova costruzione e, come conseguenza alla sopraelevazione, l'istallazione di due Ascensori, richiesti appunto per la costruzione di un nuovo piano, i millesimi di proprietà sono naturalmente cambiati, e il costo per questa nuova rivalutazione millesimale, il suddetto costruttore-condomino vuole ancora suddividerlo tra tutti perché secondo "lui" lo stravolgimento dei millesimi è stato causato dall'istallazione degli ascensori e non dalla sopraelevazione.
Secondo Lei come ci dovremmo comportare noi rimanenti condomini?

La pregherei se potesse rispondermi per e-mail oppure anche telefonicamente.
Se questo suo intervento comportasse un onere da parte mia, me lo faccia sapere, affinché io possa provvedere.
Per ora un grazie infinito.

Risposta

Per quanto concerne il primo quesito, il condomino costruttore non può richiedere di spalmare su tutto il condominio il costo del collaudo statico dell'intero immobile, in quanto è vero che è un suo diritto il sopraelevare ma, è pur vero che sopraelevando egli adduce un maggior peso all'intero immobile ed alle strutture portanti dello stesso, pertanto deve comprovare con una relazione tecnica asseverata, che non è stata intaccata la staticità e deve farlo collaudare.
Inoltre la sopraelevazione ha causato un cambiamento nella volumetria, nella proprietà e nei diritti ad essa legata, quindi vanno cambiate la tabella millesimale di proprietà e dei servizi vari, il tutto a spese di chi è stato “causa” di tale variazione ed il signore che ha sopraelevato deve oltremodo, qualora abbia determinato anche un minor valore delle altre unità immobiliari e dei loro diritti, risarcire parimenti i titolari di tali unità.
L'abitabilità e l'agibilità, il corpo di fabbrica non poteva averle in quanto la costruzione è stata fatta in un periodo storico in cui non vi era l'obbligo di tale documentazione, quindi  la richiesta di tale documentazione si è creata in quanto è stata modificata la struttura dell'immobile ed ha dato adito ad altre licenze ed alla richiesta delle certificazioni ad esse legate.
Lo stravolgimento dei millesimi è stato causato non dagli ascensori ma dalla modifica del corpo di fabbrica apportato da chi nel diritto di poterlo fare a sopraelevato e non dagli ascensori che hanno delle tabelle millesimali specifiche inerenti i servizi ed i macchinari per erogare servizi.

Distinti saluti