STUDIO TRIOLO del Rag. Alessandro Triolo

Quali sono gli orari d'accensione da rispettare? 

Volevo farle una domanda relativamente agli orari dell'acqua calda in condominio.
Abito in un condominio di 6 unità (siamo tutti proprietari) e sta nascendo una disputa sugli orari dell'acqua calda, avendo il riscaldamento centralizzato. Sono l'unico dei 6 condomini che ancora lavora, essendo tutti gli altri in pensione.

Ora con le ferie estive, c'è già chi è partito per la casa al mare o in montagna, e c'è chi già pretenderebbe una riduzione dell'orario di accensione della caldaia per il fabbisogno di acqua sanitaria. L'orario attuale, regolarmente votato in assemblea è il seguente: 06,30 - 08,30 / 12,00 - 14,00 / 19,00 - 22,00.

Esiste legalmente un limite minimo e massimo, e la votazione deve essere fatta sulla percentuale dei condomini (6), oppure sulla base dei millesimi di proprietà?
RingraziandoLa per l'attenzione, resto in attesa di una Sua gradita risposta.

Risposta

L'assemblea è sovrana, quindi l'orario che l'amministratore deve fare rispettare è quello del deliberato assembleare, in quanto in base all'art. 1130 comma uno che così recita:
“l'amministratore deve eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del regolamento di condominio”; lui lo deve fare.
Non esiste un limite minimo ed un limite massimo trattandosi di caldaia per il fabbisogno di acqua sanitaria e la votazione prevede la doppia maggioranza a tutela dei piccoli proprietari ossia deve essere la maggioranza dei partecipanti al condominio e la maggioranza dei millesimi di proprietà come previsto nell'art. 1136 del codice civile.

Distinti saluti

Chi deve pagare la spesa della grondaia?

Abito al 1^ piano di in condomio di 3, senza ascensore (sotto ci sono i garage).
E'stata sostituita la grondaia di raccolta acqua piovana.
Vorrei sapere, gentilmente, come va ripartita la spesa complessiva tra i 6 condomini (2 per piano).

Risposta

La grondaia di raccolta delle acque piovane va ripartita in base ai millesimi di proprietà.

Distinti saluti

E' possibile avere un pò di privacy? 

Gentili Signori,
con la presente per chiedere la seguente informazione.
Sono proprietaria di una villetta trifamiliare di testa con giardino.
Ogni giardino è diviso da rete metallica.

Per avere più privacy nel mio giardino ho messo dalla mia parte un grigliato con piante rampicanti.
Notare che il grigliato l'ho appositamente distanziato dalla rete condominiale.
Ora il vicino di casa mi sta contestando che il grigliato e le piante fanno ombra e non gli piace dal punto di vista estetico.
Mi chiede se posso togliere il grigliato per riavere la situazione originaria?
Quali sono i miei diritti e doveri in questo caso?

Attendo Vs gentile riscontro, cordiali saluti

Risposta

Il suo vicino in questo caso non ha ragione, in quanto il grigliato lei lo ha posto all'interno della sua proprietà ed a tutela della sua privacy. Lei non ha costruito una casa e gli ha tolto la visuale verso il panorama, quindi non può lamentarsi e far leva sui diritti di veduta, lei gli ha tolto la veduta dell'interno del suo privato, e ne ha pienamente diritto. Può dirgli che quando gli viene voglia di vedere cosa fa nel suo giardino gli può bussare e viene a prendersi un caffè.

Distinti saluti

E' possibile rimuovere il cancello? 

Buongiorno,
abito al piano terreno di una palazzina di quattro appartamenti. Tali appartamenti sono stati acquistati all'asta nel 2006. L'ultimo appartamento, che è una mansarda, ha installato un cancello sull'ultima rampa di scale che porta all'appartamento stesso. La proprietaria sostiene che tale rampa di scale è di sua proprietà esclusiva.

Gli abbiamo chiesto più di una volta di dimostrarlo ma senza esito. Il problema è che sul muro perimetrale della palazzina c'è una finestra che darebbe luce alla scala e tale finestra è posta proprio sull'ultima rampa di scale oltre il cancello. Questa finestra rimane sempre chiusa. Non abbiamo un amministratore e tanto-meno regolamento condominiale.

La domanda è: possiamo far rimuovere tale cancello? Anche perché in questo momento in caso di necessità non abbiamo alcun accesso al tetto.

Grazie in anticipo

Risposta

La signora deve dimostrare tale proprietà esclusiva con documentazione probante ufficiale, non si può asserirlo a voce. Se non esiste nulla che lo dice vi dovete rivolgere alle autorità competenti e farlo rimuovere immediatamente. Se necessita che gli altri partecipanti alla comunione debbano andare sul tetto, la signora deve rendere disponibile l'accesso.
Per costituire il condominio basta che convochiate un'assemblea di tutti i partecipanti alla comunione ufficialmente, con dimostrazione che sono stati tutti convocati ed il condominio è costituito. Fatto questo dovete registrare il condominio presso l'ufficio del registro e dell'entrate e vi assegneranno un codice fiscale.
Il regolamento di condominio non è obbligatorio, in caso che non ci sia, si fa riferimento al codice ed alla giurisprudenza.
Una cosa necessaria che vi consiglio di fare ed approvare sono le tabelle millesimali per la ripartizione corretta delle spese.

Distinti saluti