STUDIO TRIOLO del Rag. Alessandro Triolo

Intestare utenze come utente prima casa 

Salve,
sto ristrutturando un mio app.to per metterci mia moglie. Nessuno di noi due ha la residenza prima casa.
E' possibile far intestare le bollette di gas, elett., acqua e la TARSU a mia moglie?
Preciso che non abbiamo fatto né comunione, né separazione di beni, in quanto ci siamo sposati a Mosca e poi il matrimonio è stato registrato in Italia.

Grazie in anticipo,
cordialità

Risposta

No in quanto non ha titolo per prima casa. Se deve andarci ad abitare deve avere un contratto o qualcosa che attesti il motivo per cui abita lì, deve dichiararlo anche al commissariato di zona che abita lì in base alla legge antiterrorismo, di conseguenza da quel momento può intestare il tutto a sua moglie come prima casa.


Distinti saluti

Corretto utilizzo delle parti comuni 

Salve, le scrivo per chiederle cosa fare nella situazione che si è verificata nella cantina del mio condominio. Ignoti hanno messo nel corridoio cantina una vecchia lavatrice che impedisce il libero transito soprattutto con bici. Inoltre sul pianerottolo delle scale cantina è stato depositato da tre mesi un vecchio mobile di legno anche questo di proprietà ignota. Ho segnalato la cosa all’amministratore offrendomi di inviargli anche delle foto ma questi non mi degna di una risposta.

A questo punto posso personalmente chiamare una cooperativa di facchini per fare rimuovere tali oggetti e portarli vicino ai bidoni? Concorderei lo smaltimento con l’ente incaricato del mio comune ed è gratuito. Ma rimane a mio carico il compenso dei facchini. Ho intenzione di sottrarre tale cifra dalla mia parte delle spese condominiali, posso farlo? (vista l’indolenza dell’amministratore) ed inoltre posso andare incontro a conseguenze legali visto che faccio rimuovere un bene non di mia proprietà? Un bene privato va ancora tutelato se questo viene abbandonato e per di più violando le regole condominiali sugli spazi comuni?

Può un singolo condomino tutelare il proprio godimento delle aree comuni prendendo iniziative personali? Non so se gli altri inquilini abbiano segnalato la cosa ma non credo. La ringrazio per sua eventuale risposta.

Risposta

Lei lo segnali per iscritto all'amministratore, se possibile con la firma di qualche altro condomino, e gli chieda di provvedere in merito entro un tempo determinato. Se lui non provvede lei, se possibile sempre insieme ad altri condomini, metta un cartello ove chiede di rimuovere l'ingombro entro un certo limite temporale e che se non provvederanno entro il limite di tempo segnalato, provvederà lei stessa a farli rimuovere. Altra soluzione è che si rechi presso le autorità competenti a far denuncia dopo il superamento del tempo indicato nel cartello, segnalando come testimoni gli altri condomini che ne sono a conoscenza. Con l'ultima soluzione dovrà attendere i tempi della giustizia e non correrà alcun pericolo. Con la seconda i pericoli sono remoti ed inoltre non potrà pretendere la restituzione delle somme.

Distinti saluti

Validità variazione regolamento condominio contrattuale 

Possiedo (coop. Edilizia) un appartamento con soprastante stenditoio; nel 1 regolamento di condominio era vietata la vendita separata dei due beni (appartamento e stenditoio); successivamente lo stenditoio è diventato appartamento (condono). Sono state rifatte le tabelle condominiali, alla luce dei nuovi appartamenti che si erano creati  (stenditoi), e l'assemblea (1000/1000) ha deliberato che si potevano vendere separatamente appartamento e stenditoio/ nuovo appartamento). E' valida la delibera?
Grazie

Risposta

Se l'assemblea all'unanimità composta dei mille millesimi lo ha deliberato e se nessuno l'ha impugnata, è valida.
Distinti saluti

Lavori di emergenza 

Sono proprietario di un appartamento con terrazzo a livello in un condominio di 20
appartamenti. L'inquilino sotto il mio terrazzo ha una infiltrazione d'acqua sul soffitto della cucina e lo ha fatto presente all'amministratore ed a me. L'amministratore d'accordo con l'inquilino sottostante vuole effettuare la riparazione rompendo il pavimento del mio terrazzo senza avere prima fatto una assemblea che autorizzi detti lavori. Io non sono d'accordo anche perché ho fatto presente all'amministratore che mi sono rimaste poche mattonelle una decina circa e se per riparare il guasto  ne servono di più?

Mi sono informato dove le ho comprate (15 anni fa ) e non le fanno più. In questo caso la legge che prevede?
L'amministratore può agire senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea?
La ringrazio anticipatamente e mi complimento per il sito è davvero ben fatto!!!!!
PS il regolamento di condominio prevede per i terrazzi a livello che le spese siano
ripartite al 50% il proprietario e l'altro 50% ai condomini sottostanti.

Risposta

Questo è un caso di emergenza in cui l'amministratore deve agire a tutela del condominio, tamponando inizialmente, per meglio dire riparando, con il minimo di spesa il danno momentaneamente, ed alla prima assemblea utile, deve informare il condominio tutto dell'inconveniente e mettere all'ordine del giorno il punto per l'esecuzione del lavoro completo con la presentazione dei preventivi di spesa.
Distinti saluti