STUDIO TRIOLO del Rag. Alessandro Triolo

Usufrutto a chi spettano le spese? 

Buongiorno ho trovato il suo sito molto interessante, le volevo chiedere un parere:
ho acquistato un appartamento con usufrutto alla proprietaria, in contratto di vendita e rogito notarile avevamo specificato che le sole spese di manutenzione
straordinaria erano a mio carico.

Cosa che è stata per 5/6 anni, se non che oggi la signora mi dice che devo pagare anche al 50% l'amministratore come altre spese.
Io davo per scontato la validità dell'atto di vendita del notaio come pure la signora se fino ad ora non aveva mai fatto richiesta.
Cosa ne pensa lei come esperto?

Grazie mille 

Risposta

Il mio parere è il seguente:
visto che esiste un contratto ufficiale regolarmente registrato è questo che fa fede. Pertanto lei deve provvedere come è anche di norma alla straordinaria amministrazione. Quindi se l'amministratore ha fatto della straordinaria amministrazione spetta a lei altrimenti all'usufruttuaria.7

Distinti saluti

Costituzione condominio per procedere con i lavori sulle parti comuni 

Sono proprietaria di un appartamento in palazzina formata da 6 condomini costruita nel 1965. Non abbiamo mai avuto l'amministratore. Ora stanno subentrando problemi al tetto del fabbricato che nei giorni di pioggia provoca infiltrazione nella parte del solaio del vano scale, oltre che dell'appartamento della sottoscritta, e d'accordo con gli altri abbiamo fatto fare, ognuno, dei preventivi di lavoro con stesso capitolato per un confronto trasparente. Il problema è questo: uno dei condomini, proprietario di 2 appartamenti,...

è in conflitto di interessi in quanto proprietario di un'impresa edile (già in passato ha fatto lui dei lavori che si sono rilevati non proprio all'altezza), e, nell'ultima convocazione (fatta a mezzo telefono) per esaminare i preventivi non si è presentato. L'apparenza è quella di una persona che sta prendendo tempo (in quanto voci dicono che sta cercando di vendere gli appartamenti). Come possiamo fare per sbloccare questa posizione di stallo tutelando i nostri interessi? Convocarlo con raccomandata scritta, adire le vie legali o far nominare un amministratore dall'autorità giudiziaria.

Rimango in attesa di un Suo cortese cenno di riscontro.
Grazie.

Risposta

La cosa da farsi è quella che ha già menzionato, ossia una convocazione ufficiale con RR in modo che se non vi è mai stata una convocazione ufficiale e di conseguenza non è stato costituito regolarmente il condominio, questa è l'occasione per farlo.
Fatta la convocazione regolare, fate l'assemblea e deliberate in merito all'argomento e nominate ufficialmente un amministratore.
Se lui non partecipa non è un problema, gli inoltrate, o se avete nominato l'amministratore lo farà lui, gli avvisi di pagamento e se il condomino non provvede, potete procedere legalmente nei suoi confronti.
Distinti saluti

Ripartizione spese manutenzione posti auto 

Nel condominio dove vivo abbiamo rifatto la pavimentazione dei parcheggi. La domanda che le faccio è: essendoci alcuni proprietari con due posti auto è giusto che tutti abbiano pagato la stessa cifra?

Risposta

La prima cosa da vedere è che cosa prevede il regolamento di condominio in merito, la seconda è che se non vi sono tabelle millesimali la somma pagata all'azienda che ha rifatto la pavimentazione sia divisa in base al totale dei metri quadri lavorati e moltiplicato per i metri di proprietà di ogni singolo posto auto.
Distinti saluti

Impianto di riscaldamento: è un bene comune? che maggioranza occorre per dismetterlo?

Dopo un guasto, un'intera ala del mio condominio (6 appartamenti su 15) non usufruisce più del riscaldamento centralizzato. Il condominio non ha inteso riparare l'impianto non ha cambiato la caldaia, rimodulando le spese di esercizio sui condomini restanti (565/1000 di superficie radiante originaria e 443/1000 di proprietà generale). Altre 3 proprietà si sono poi distaccate unilateralmente e ora pagano il 50% dei consumi come da regolamento condominiale originario. Qualora mi distaccassi anch'io, l'impianto servirebbe  336/1000 della superficie radiante originaria e 290/1000 di proprietà generale.

L'impianto sarebbe da ritenersi ancora bene comune? In caso diverso, con che maggioranza può essere dismesso?
Grazie

Risposta

L'impianto è un bene comune però da come mi scrive la maggioranza potrebbe essere d'accordo di passare al riscaldamento autonomo e quindi in base al dpr 412/93 basta la maggioranza dei millesimi con la maggioranza dei partecipanti al condominio per decidere il passaggio con la dismissione come da sentenza della S.C. che qui di seguito le riporto:
Per il riscaldamento autonomo non serve più l’unanimità dell’assemblea condominiale.
Cass., Sez. II Civi, sentenza n. 26822 / 2008
E’ proprio il passaggio al riscaldamento autonomo a conseguire il perseguimento della finalità di risparmio energetico a cui tende la normativa.
Per questo tutti i condomini debbono partecipare alla spesa, anche quelli che non sono d’accordo.
In particolare, la sentenza 26822 della seconda Sezione civile sottolinea che la normativa approvata con dpr 412/93 «è finalizzata al conseguimento del risparmio energetico, sicché essa consente alla maggioranza dei condomini, escludendo la necessità dell'unanimità, di decidere la dismissione dell'impianto di riscaldamento centralizzato e la sostituzione di esso con impianti autonomi rispondenti alle caratteristiche di legge».
Ne consegue che «non è più consentito alla minoranza dissidente di mantenere in esercizio il dismesso impianto, risolvendosi una tale eventualità in un dispendio maggiore di energia e non di quel risparmio perseguito dalla legge».
La Cassazione accogliendo la protesta del condominio ha sottolineato che non solo «la canna fumaria non può che essere un bene comune la cui installazione e manutenzione deve necessariamente gravare su tutti i condomini nelle proporzioni millesimali previste», ma ha sottolineato pure che il passaggio del riscaldamento da centralizzato ad autonomo consente anche quel «risparmio energetico» previsto dalla legge per cui «tutti i condomini devono partecipare alle spese per l'installazione». Condomini dissidenti inclusi.

Distinti saluti