STUDIO TRIOLO del Rag. Alessandro Triolo

 Ripartizione spese dei lurcenari ad uso esclusivo 

Il muro perimetrale è proprietà comune quindi per poterlo rimuovere ci vuole la delibera all'unanimità dell'assemblea se non tocca le proprietà comuni può procedere dopo l'ottenimento delle autorizzazioni comunali. Distinti saluti

Risposta

Allorché il regolamento di condominio non preveda qualcosa in merito, si devono ripartire le spese come per i terrazzi che fungono da copertura ad uso esclusivo. Mi spiego meglio: le spese vanno ripartite 1/3 al proprietario della mansarda e 2/3 al condominio ove rientra nuovamente nella ripartizione per la sua quota millesimale di proprietà anche il proprietario della mansarda. Distinti saluti