STUDIO TRIOLO del Rag. Alessandro Triolo

Impianto di riscaldamento: è un bene comune? che maggioranza occorre per dismetterlo?

Dopo un guasto, un'intera ala del mio condominio (6 appartamenti su 15) non usufruisce più del riscaldamento centralizzato. Il condominio non ha inteso riparare l'impianto non ha cambiato la caldaia, rimodulando le spese di esercizio sui condomini restanti (565/1000 di superficie radiante originaria e 443/1000 di proprietà generale). Altre 3 proprietà si sono poi distaccate unilateralmente e ora pagano il 50% dei consumi come da regolamento condominiale originario. Qualora mi distaccassi anch'io, l'impianto servirebbe  336/1000 della superficie radiante originaria e 290/1000 di proprietà generale.

L'impianto sarebbe da ritenersi ancora bene comune? In caso diverso, con che maggioranza può essere dismesso?
Grazie

Risposta

L'impianto è un bene comune però da come mi scrive la maggioranza potrebbe essere d'accordo di passare al riscaldamento autonomo e quindi in base al dpr 412/93 basta la maggioranza dei millesimi con la maggioranza dei partecipanti al condominio per decidere il passaggio con la dismissione come da sentenza della S.C. che qui di seguito le riporto:
Per il riscaldamento autonomo non serve più l’unanimità dell’assemblea condominiale.
Cass., Sez. II Civi, sentenza n. 26822 / 2008
E’ proprio il passaggio al riscaldamento autonomo a conseguire il perseguimento della finalità di risparmio energetico a cui tende la normativa.
Per questo tutti i condomini debbono partecipare alla spesa, anche quelli che non sono d’accordo.
In particolare, la sentenza 26822 della seconda Sezione civile sottolinea che la normativa approvata con dpr 412/93 «è finalizzata al conseguimento del risparmio energetico, sicché essa consente alla maggioranza dei condomini, escludendo la necessità dell'unanimità, di decidere la dismissione dell'impianto di riscaldamento centralizzato e la sostituzione di esso con impianti autonomi rispondenti alle caratteristiche di legge».
Ne consegue che «non è più consentito alla minoranza dissidente di mantenere in esercizio il dismesso impianto, risolvendosi una tale eventualità in un dispendio maggiore di energia e non di quel risparmio perseguito dalla legge».
La Cassazione accogliendo la protesta del condominio ha sottolineato che non solo «la canna fumaria non può che essere un bene comune la cui installazione e manutenzione deve necessariamente gravare su tutti i condomini nelle proporzioni millesimali previste», ma ha sottolineato pure che il passaggio del riscaldamento da centralizzato ad autonomo consente anche quel «risparmio energetico» previsto dalla legge per cui «tutti i condomini devono partecipare alle spese per l'installazione». Condomini dissidenti inclusi.

Distinti saluti